I centoquarantasei Paesi aderenti alla Convenzione internazionale sulle armi batteriologiche, sottoscritta la prima volta nel 1972, si sono riuniti a Ginevra l’11 novembre 2002. Nonostante il trattato che proibisce lo sviluppo, la produzione e lo stoccaggio di agenti biologici utilizzabili a fini bellici sia stato ratificato da tutti i maggiori paesi, ha sempre sofferto di carenze sotto il profilo dell’attuazione, non essendo state previste misure specifiche di verifica che ne rendano operative le disposizioni.
Pubblichiamo di seguito il Documento Conclusivo della Quinta Conferenza di Riesame degli Stati Parte della Convenzione, unitamente al testo della Convenzione stessa.
Introduzione
1. Il Documento Conclusivo della Quarta Conferenza di Riesame delle Parti della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossine e sulla loro distruzione , nella sezione che si occupa della revisione dell’art. XII della Convenzione, riporta la seguente decisione:
“la Conferenza stabilisce che la Quinta Conferenza di Riesame si terrà a Ginevra su richiesta della maggioranza degli Stati Parte, tuttavia, non oltre il 2001”.
2. Con la risoluzione 55/40 adottata senza voto il 20 novembre 2000, l’Assemblea Generale, tra l’altro, ha rilevato che, su richiesta degli Stati Parte, la Quinta Conferenza di Riesame degli Stati Parte della Convenzione si sarebbe svolta a Ginevra dal 19 novembre al 7 novembre 2001, e che, a seguito di adeguate consultazioni, era stato istituito un Comitato Preparatorio alla Conferenza, aperto a tutti gli Stati Parte della Convenzione, che si sarebbe riunito a Ginevra dal 25 al 27 aprile 2001.
3. Il Comitato Preparatorio si è riunito tre volte a Ginevra dal 25 al 27 aprile 2001. Nel corso dell’ultimo incontro, il 27 aprile 2001, il Comitato ha redatto il suo rapporto, emesso in qualità di documento che precede la sessione della Conferenza.
Organizzazione della Conferenza
4. In conformità con la decisione del Comitato Preparatorio, la Conferenza si è riunita il 19 novembre 2001 al Palazzo delle Nazioni di Ginevra, per un periodo di tre settimane. Nella sesta riunione plenaria del 7 dicembre 2001, la Conferenza ha stabilito all’unanimità di aggiornare i suoi verbali e di riunirsi a Ginevra dall’11 al 22 novembre 2002. L’organizzazione, la partecipazione, l’attività, la documentazione e le decisioni della Conferenza relative alla sessione iniziale sono riportate nel Rapporto ad Interim (contenuto nell’allegato 1), adottato il 7 dicembre 2001.
5. In conformità con la decisione della Conferenza, la ripresa della sessione della Conferenza si è svolta l’11 novembre 2002 al Palazzo delle Nazioni di Ginevra.
Partecipanti alla Conferenza
6. I partecipanti alla sessione iniziale della Conferenza sono inclusi nel Rapporto provvisorio (Allegato I).
7. I seguenti novantaquattro Stati Parte della Convenzione hanno partecipato alla ripresa della Conferenza: Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Bielorussia, Belgio, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica Croazia, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gana, Grecia, Guatamala, Santa Sede, Honduras, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Italia, Giamaica, Giappone, Giordania, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Mongolia, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Oman, Pakistan, Panama, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Qatar, Corea, Romania, Federazione Russa, Arabia Saudita, Senegal, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Tailandia, ex-repubblica Iugoslava di Macedonia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Stati Uniti d’America, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen e Yugoslavia.
8. Inoltre, quattro Stati (Egitto, Madagascar, Myanmar e Nepal) hanno firmato la Convenzione pur non avendola ratificata, ed hanno partecipato alla ripresa della sessione senza prendere parte alle decisioni, come previsto dalla art. 44, paragrafo 1 del Regolamento.
9. Lo Stato di Israele, né parte né firmatario della Convenzione, ha partecipato alla ripresa della sessione in qualità di osservatore, ai sensi dell’art. 44, paragrafo 2.
10. Le Nazioni Unite, ivi compreso l’Istituto denominato ‘United Nations Institute for Disarmament Research’ (UNIDIR), hanno partecipato a detta sessione della Conferenza conformemente all’art. 44, paragrafo 3.
11. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) hanno partecipato a tale sessione in qualità di osservatori. Inoltre, anche l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) e il Centro Internazionale per l’Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB), previa richiesta da loro formulata, sono stati ammessi in qualità di osservatori unitamente a sedici organizzazioni non governative e istituti di ricerca, ai sensi dell’art. 44, paragrafo 5.
12. Gli elenchi delle delegazioni che hanno partecipato alle sessione iniziale e alla ripresa dei lavori della Conferenza sono riportati rispettivamente nei documenti BWC/CONF.V/INF.3 e BWC/CONF.V/INF.5.
13. Il Comitato per le Credenziali si è riunito due volte, e nella sua seconda riunione svoltasi il 6 dicembre 2001, ha preparato il proprio rapporto sulle credenziali degli Stati Parte (BWC/CONF.V/CC/1).
Lavori della Conferenza
14. I lavori della Conferenza nel corso della sessione iniziale sono contenuti nel Rapporto provvisorio (allegato I).
15. Durante la ripresa dei lavori, la Conferenza ha tenuto altre tre riunioni plenarie, oltre alle sei tenute durante la sessione iniziale.
16. Nella settima riunione plenaria svoltasi l’11 novembre 2002, la Conferenza ha approvato i costi presunti connessi alla ripresa dei lavori, contenuti nel BWC/CONF.V./13, ed ha adottato la proposta del Presidente di attuare un programma di lavoro flessibile per la sessione di ripresa, mediante un programma di incontri da determinarsi come richiesto attraverso la consultazione con il Comitato Generale ed il Gruppo Regionale dei Coordinatori.
Documentazione
17. L’elenco dei documenti della Conferenza è riportato nell’allegato III.
Decisioni e Raccomandazioni
18. Nell’ottava riunione plenaria svoltasi il 14 novembre 2002, la Conferenza ha stabilito, all’unanimità, quanto segue:
(a) di tenere tre riunioni annuali degli Stati Parte della durata di una settimana a partire dal 2003 fino alla Sesta Conferenza di Riesame, da tenersi non oltre la fine del 2006, per discutere e promuovere il dialogo comune e le azioni efficaci in materia di:
i. adozione delle misure necessarie a livello nazionale per attuare quanto stabilito dalla Convenzione, ivi compresa l’entrata in vigore delle norme previsionali in materia penale;
ii. meccanismi nazionali per stabilire e mantenere la sicurezza e il controllo dei microorganismi patogeni e delle tossine;
iii. rafforzare la capacità di risposta internazionale, come pure di indagare ed attenuare gli effetti derivanti da casi di uso presunto di armi biologiche o tossine o di diffusione sospetta di malattie;
iv. consolidare ed ampliare gli sforzi istituzionali a livello nazionale ed internazionale ed i meccanismi esistenti per la sorveglianza, l’individuazione, la diagnosi e la lotta alle malattie infettive che attaccano gli uomini, gli animali e le piante;
v. il contenuto, la promulgazione e l’adozione dei codici comportamentali da parte della comunità scientifica.
(b) È necessario raggiungere l’unaminità per ogni decisione adottata sia dagli esperti, che dagli Stati Parte, nel corso delle riunione.
(c) Ogni riunione degli Stati Parte verrà predisposta mediante una riunione di esperti della durata di due settimane. I temi da esaminare in ogni riunione annuale degli Stati Parte saranno i seguenti: i punti i e ii verranno esaminati nel 2003; i punti iii e iv nel 2004, il punto v nel 2005. La prima riunione verrà presieduta da un rappresentante del Gruppo Orientale, la seconda da un rappresentante del Gruppo dei Paesi non allineati ed altri Stati; e la terza da un rappresentante del Gruppo Occidentale.
(d) La riunione degli esperti redigerà dei rapporti che descriveranno in modo effettivo il loro operato.
(e) La Sesta Conferenza di Riesame valuterà il lavoro svolto nel corso di queste riunioni e deciderà in merito ad eventuali ulteriori azioni.
19. Nella medesima riunione, il Gruppo Orientale con l’approvazione della Conferenza ha nominato l’Ambasciatore ungherese Tibor Tòth, Presidente delle riunioni del 2003. Nel corso della nona riunione plenaria, la Conferenza ha approvato i costi presunti per le riunioni da tenersi nel 2003, 2004 e 2005, contenuti nel documento BWC/CONF.V/14. La Conferenza ha chiesto ai Depositari della Convenzione di consultarsi allo scopo di fissare delle date per gli incontri del 2003, e di informarne gli Stati Parte.
20. Nella ottava riunione plenaria, la Conferenza ha stabilito che la Sesta Conferenza di Riesame si terrà a Ginevra nel 2006. e sarà preceduta da un Comitato Preparatorio.
21. Nella medesima riunione, la Conferenza ha adottato all’unanimità il suo Documento Conclusivo, incluso il Rapporto Finale, con gli emendamenti orali apportati durante la nona riunione plenaria, e tre allegati: (all. I) Rapporto provvisorio della Conferenza; (all. II) Regolamento della Conferenza; (all. III Elenco dei Documenti della Conferenza.
ONU
Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o tossine e che disciplina la loro distruzione (1)
Conclusa a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972
Gli Stati partecipi della presente Convenzione,
Decisi di operare per l’attuazione di progressi effettivi sulla via dei disarmo completo, compreso il divieto e la soppressione di tutti i tipi d’armi di distruzione di massa, e convinti che il divieto della messa a punto, della fabbricazione e della giacenza di armi chimiche e batteriologiche (biologiche), come pure la loro distruzione mediante provvedimenti efficaci contribuiranno all’attuazione del disarmo generale completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale,
Riconoscendo la grande importanza del Protocollo firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici, come pure la rilevanza che tale Protocollo ha avuto e continua ad avere attraverso la diminuzione degli orrori della guerra,
Riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli scopi di detto Protocollo e invitando tutti gli Stati a conformarvisi strettamente,
Ricordando che l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato più volte tutti gli atti contrari ai principi e agli scopi del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925,
Desiderosi di contribuire ad accrescere la fiducia fra i popoli e a sanare in genere il clima internazionale,
Desiderosi parimente di contribuire al conseguimento degli scopi e all’attuazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite,
Convinti dell’importanza e dell’urgenza di escludere dagli arsenali degli Stati, mediante provvedimenti efficaci, le armi di distruzione di massa pericolose come quelle che comportano l’impiego di agenti chimici o batteriologici (biologici),
Riconoscendo che un’intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine rappresenta una prima tappa possibile verso l’attuazione di un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietare parimente la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio di armi chimiche, ed essendo decisi a proseguire i negoziati a tal fine,
Decisi, nell’interesse di tutta l’umanità ad escludere totalmente la possibilità di veder utilizzati come armi agenti batteriologici (biologici) o tossine,
Convinti che la coscienza dell’umanità riproverebbe l’impiego di tali metodi e che nessun sforzo dev’essere risparmiato per sminuire questo rischio,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione si impegna mai e in nessuna circostanza a mettere in punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o in un altro né conservare:
1. agenti microbiologici e altri agenti biologici come pure tossine, qualunque ne sia l’origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici;
2. armi, equipaggiamento e vettori destinati all’impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati.
Art. II
Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di nove mesi dopo l’entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori di cui all’articolo I della Convenzione che siano rinvenuti in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Nell’esecuzione delle disposizioni del presente articolo è necessario prendere tutti i provvedimenti precauzionali atti a proteggere le popolazioni e l’ambiente.
Art. III
Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori di cui all’articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un’organizzazione internazionale a fabbricare o a acquistare altrimenti uno qualsiasi di detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori.
Art. IV
Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa in punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l’acquisto o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori di cui all’articolo I della Convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo in qualsiasi luogo.
Art. V
Gli Stati partecipi della presente Convenzione s’impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere in merito agli scopi della Convenzione o in merito all’applicazione delle sue disposizioni. La consultazione e la cooperazione previste nel presente articolo potranno parimente essere intraprese mediante adeguate procedure internazionali nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.
Art. VI
1. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione, qualora accerti che un’altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni convenzionate, può muove querela presso il Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale querela deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e comportare la domanda di riesame da parte del Consiglio di Sicurezza.
2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a cooperare in qualsiasi inchiesta che il Consiglio di Sicurezza intraprenda conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, per effetto di una querela da lui ricevuta.
Il Consiglio di Sicurezza comunica agli Stati partecipi della Convenzione i risultati dell’inchiesta.
Art. VII
Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione si impegna a fornire assistenza,
conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, a ciascuna Parte che ne faccia domanda, qualora il Consiglio di Sicurezza decida che quest’ultima è stata esposta a pericolo per effetto di una violazione della Convenzione, ovvero a facilitare l’assistenza fornita a questa Parte.
Art. VIII
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata in modo restrittivo o in modo tale da sminuirne l’impegno assunto da uno Stato in virtù del Protocollo concernente il divieto di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.
Art. IX
Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione afferma di riconoscere lo scopo di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tal fine, s’impegna a proseguire, in uno spirito di buona volontà, negoziati per giungere prossimamente a un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietarne la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio nonché a disciplinarne la distruzione, e su adeguati provvedimenti concernenti l’equipaggiamento e i vettori destinati in particolar modo alla fabbricazione o all’impiego d’agenti chimici a scopi d’armamento.
Art. X
1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione si impegnano ad agevolare il massimo scambio possibile d’equipaggiamento, di materie e di informazioni scientifiche e di tecniche in relazione con l’impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a fini pacifici e hanno il diritto di partecipare a questi scambi. Le parti che sono in grado di farlo coopereranno parimente fornendo, individualmente o in comune, con altri Stati o organizzazioni internazionali, il proprio concorso all’estensione futura e all’applicazione delle scoperte scientifiche nel settore della batteriologia (biologia), in considerazione della prevenzione delle malattie od altri fini pacifici.
2. La presente Convenzione si applica in modo da evitare qualsiasi intralcio allo sviluppo economico e tecnico delle Parti o alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, come pure di materiale per la messa in punto, l’impiego o la produzione di agenti batteriologici (biologici) o di tossine a fini pacifici conformemente alle disposizioni della Convenzione.
Art. XI
Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Tali emendamenti entrano in vigore, per ciascuno Stato che li abbia accettati, a seguito della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi della presente Convenzione e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui queste li avranno accettati.
Art. XII
Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, o prima di questa data, qualora una maggioranza delle Parti lo richieda facendone proposta ai governi depositari, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza degli Stati partecipi della Convenzione al fine di esaminarne il funzionamento e di accertare se gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione, comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via d’attuazione. Per questo esame si terrà conto di tutte le nuove acquisizioni scientifiche e tecniche in rapporto con la Convenzione.
Art. XIII
1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione dispone, nell’esercizio della sua sovranità nazionale, del diritto di recedere dalla Convenzione qualora ritenga che taluni avvenimenti straordinari connessi col contenuto della medesima abbiano messo in pericolo gli interessi supremi del paese. Lo Stato notifica tale recesso a tutti gli altri Stati partecipi della Convenzione e al Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, mediante un preavviso di tre mesi. In tale notifica lo Stato indica gli avvenimenti straordinari considerati come pericolosi per i suoi interessi supremi.
Art. XIV
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non avrà firmato la Convenzione prima dell’entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.
3. La presente Convenzione entra in vigore allorché ventidue governi, compresi quelli designati come governi depositari, abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o di adesione siano stati depositati dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.
5. I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratificazione o di adesione, della data dell’entrata in vigore della Convenzione, come anche di qualsiasi altra comunicazione ricevuta.
6. La presente Convenzione è registrata dai governi depositari conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. XV
La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate della Convenzione sono inviate dai governi depositari ai governi degli Stati firmatari o aderenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il dieci aprile millenovecentosettantadue.
(Seguono le firme)